LA DIRETTIVA ATEX: LA SITUAZIONE IN ITALIA
Direttiva 99/92/CE
In Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo n°233 del 12 giugno 2003, integrando e modificando il D.Lgs. 626/94 e regolamentando le attività svolte nei luoghi con pericolo di esplosione. Dal 1° luglio 2006 le disposizioni previste hanno avuto attuazione definitiva.
Direttiva 94/9/CE Obbligatoria dal 1 Luglio 2003, è stata recepita in Italia con D.P.R. n.126 del 23 Marzo 1998.
D.P.R. 462/2001 Relativo alle procedure di verifica ed omologazione di:
Impianti di messa a terra e protezione dai fulmini
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
Direttiva del Ministero delle Attività Produttive (11 Marzo 2002) - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 Maggio 2002 - Relativa alle procedure per l'individuazione degli organismi d'ispezione che, oltre alle ASL ed alle ARPA, sono abilitati ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie prescritte dal D.P.R. 462/2001.
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Le prescrizioni di cui alla Direttiva 99/92/CE sono richiamate al titolo XI del D.Lgs n° 81/08 del 9 aprile 2008, noto anche come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro".
Art. 287. Campo di applicazione
Art. 288. Definizioni
Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione
Art. 291. Obblighi generali
Art. 292. Coordinamento
Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni
Art. 294-bis. Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 295. Termini per l'adeguamento
Art. 296. Verifiche
Direttiva 99/92/CE
In Italia è stata recepita con il Decreto Legislativo n°233 del 12 giugno 2003, integrando e modificando il D.Lgs. 626/94 e regolamentando le attività svolte nei luoghi con pericolo di esplosione. Dal 1° luglio 2006 le disposizioni previste hanno avuto attuazione definitiva.
Direttiva 94/9/CE Obbligatoria dal 1 Luglio 2003, è stata recepita in Italia con D.P.R. n.126 del 23 Marzo 1998.
D.P.R. 462/2001 Relativo alle procedure di verifica ed omologazione di:
Impianti di messa a terra e protezione dai fulmini
Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
Direttiva del Ministero delle Attività Produttive (11 Marzo 2002) - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 Maggio 2002 - Relativa alle procedure per l'individuazione degli organismi d'ispezione che, oltre alle ASL ed alle ARPA, sono abilitati ad effettuare le verifiche periodiche e straordinarie prescritte dal D.P.R. 462/2001.
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Le prescrizioni di cui alla Direttiva 99/92/CE sono richiamate al titolo XI del D.Lgs n° 81/08 del 9 aprile 2008, noto anche come "Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro".
Art. 287. Campo di applicazione
Art. 288. Definizioni
Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione
Art. 291. Obblighi generali
Art. 292. Coordinamento
Art. 293. Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni
Art. 294-bis. Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 295. Termini per l'adeguamento
Art. 296. Verifiche
Art. 297. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti